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  • DPR462/01
    • DPR 462/01 cosa cambia con la Legge 8/20
    • Segnalare dal 16 luglio 2020 l’organismo delle verifiche periodiche fatte dopo l’1 gennaio 2020
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DPR 462/01 cosa cambia con la Legge 8/20


L‘art. 36 della Legge 8/20 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29/2/20 apporta delle novità al DPR 462/01 con l’introduzione dell’Art7bis (testo in pdf) che in ognuno dei suoi quattro commi prevede un obbligo in capo ai diversi soggetti per le verifiche sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi collocati nei luoghi di lavoro.

Comunicazioni INAIL

Il modello richiesto da INAIL Comunicazione_INAIL_OA per la comunicazione del nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche deve essere inviato via pec all’indirizzo della sede INAIL competente per territorio allegando una dichiarazione di conformità. Possiamo aiutarti a capire qual è la scelta_DICO giusta per te oppure quali sono le condizioni per l’individuazione della Dichiarazione di conformità da allegare alle comunicazioni da inviare a INAIL che abbiamo riassunto in uno schema.

contattaci

Possiamo compilarlo insieme è un servizio gratuito.

 Cosa è cambiato con la Legge 8/20

  • Più complicazioni a carico dei datori di lavoro che devono farsi carico di comunicare il nome dell’organismo verificatore all’Inail 
  • Diversi oneri economici: è diventato obbligatorio applicare il “TariffarioISPESL2005”, che esiste appunto dal 2005, e per quanto specifico resta grossolano e non considera una serie di situazioni

Semplificando e riassumendo la Legge 8/20 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29/2/20:

  • al comma 1 per l’INAIL che deve predisporre la banca dati informatizzata delle verifiche, per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, 
  • al comma 2 per Il datore di lavoro che deve comunicare all’Inail il nominativo dell’organismo che ha incaricato delle verifiche,
  • al comma 3 per l’organismo incaricato della verifica che deve corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa stabilita dal Tariffario ISPESL per coprire i costi di gestione e mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
  • al comma 4 per l’organismo incaricato che deve applicare per le verifiche il tariffario individuato con Decreto del presidente dell’ISPESL il 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n.125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni, di cui si riporta un estratto di interesse (Terre_ScarAtm_2005.pdf)

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