Eccoci qui a raccontarti le novità che l’art. 36 della Legge 8/20 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29/2/20 apporta al DPR 462/01 con l’introduzione dell’Art7bis_testo che in ognuno dei suoi quattro commi prevede un obbligo in capo ai diversi soggetti per le verifiche sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi collocati nei luoghi di lavoro.
Come possiamo aiutarti
- Vai al modello richiesto da INAIL Comunicazione_INAIL_OA per la comunicazione del nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche che dovrà essere inviato a mezzo pec, all’ indirizzo pec della sede INAIL competente per territorio allegando una dichiarazione di conformità. Scarica in allegato lo schema con le opzioni di scelta_DICO per capire qual è quella giusta per te oppure condizioni per l’individuazione della Dichiarazione di conformità da allegare alle comunicazioni da inviare a INAIL.
Non esitare a contattarci per la sua compilazione, lo facciamo insieme è un servizio gratuito.
- Vai al Listino comma 4 art. 7 bis D.P.R. 462/01 valido per i contratti stipulati dopo il 31/12/2019 in Applicazione del Tariffario ISPESL 2005 e della Direttiva MAP 11/03/2002.
Cosa è cambiato
- Più complicazioni a carico dei datori di lavoro che devono farsi carico di comunicare il nome dell’organismo verificatore all’Inail
- Diversi oneri economici: è diventato obbligatorio applicare il “TariffarioISPESL2005”, che esiste appunto dal 2005, e per quanto specifico resta grossolano e non considera una serie di situazioni
Semplificando e riassumendo la Legge 8/20 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29/2/20:
- al comma 1 per l’INAIL che deve predisporre la banca dati informatizzata delle verifiche, per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche,
- al comma 2 per Il datore di lavoro che deve comunicare all’Inail il nominativo dell’organismo che ha incaricato delle verifiche,
- al comma 3 per l’organismo incaricato della verifica che deve corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa stabilita dal Tariffario ISPESL per coprire i costi di gestione e mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
- al comma 4 per l’organismo incaricato che deve applicare per le verifiche il tariffario individuato con Decreto del presidente dell’ISPESL il 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n.125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni, di cui si riporta un estratto di interesse (Terre_ScarAtm_2005.pdf)
Continueremo ad aggiornarti, sulla tempestività della comunicazione, sull’obbligo di invio del verbale di omologazione e su quanto altro ci vorrai interpellare.