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Senza categoria

Come segnalare dal 16 luglio 2020 l’organismo delle verifiche periodiche fatte dopo l’1 gennaio 2020

23 Luglio 2020 by Simona

Scopri come presentare una comunicazione dell’organismo abilitato art. 7 bis Dpr 462/01

Leggi come presentare una richiesta di matricola per impianti denunciati

Qui trovi il riepilogo degli adempimenti per segnalazione Nominativo Organismo Abilitato su CIVA (art. 7bis comma DPR 462 comma 2)

Filed Under: Senza categoria

13. Tariffario

20 Aprile 2020 by Simona

Nella comunicazione UNION al MiSE – MLPS- INAIL del 25/02/20 sulle tariffe di pacifica e immediata applicazione si precisa che: per quanto non previsto in tariffario, ogni prestazione non contemplata in tariffa, va calcolata ad ore.

13.1        Tariffe suddivise per Aree Direttiva MAP 11/03/2002

13 Tariffario

13.1.1 AREA 1

• Per le verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, l'Organismo Abilitato applica: • le specifiche tariffe indicate a pagina 36 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005 (codici tariffa 6210 ÷ 6290). • in presenza di impianti di protezione con LPS interno, fermo restando il minimale rappresentato dal codice tariffa corrispondente al tipo di impianto installato, il prezzo­orario con codice tariffa n. 10, indicato a pagina 6 del tariffario di cui al richiamato Decreto 7 luglio 2005

13.1.2 AREA 2 e 3

• Per le verifiche degli impianti elettrici di messa a terra, DPR 462/01, l'Organismo Abilitato applica: • le specifiche tariffe indicate a pagina 36 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005 (codici tariffa 6310 ÷ 6430). • Per gli impianti di potenza > 1000 kW, fermo restando il minimale indicato nelle tariffe stesse, il prezzo orario con codice tariffa n. 10, indicato a pagina 6 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005. • Per i locali medici, fermo restando il minimale rappresentato dal codice tariffa corrispondente alla potenza installata, il prezzo-orario con codice tariffa n. 10, indicato a pagina 6 del tariffario di cui al succitato Decreto 7 luglio 2005.

13.1.3 AREA 4

• Per le verifiche degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, l'Organismo Abilitato applica: • la tariffa oraria con codice tariffa n. 10, indicata a pagina 6 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005.

TUTTE LE AREE

• Per qualunque verifica, quando la richiesta dal datore di lavoro rileva una modalità di esecuzione del servizio in giorni e/o orari diversi dai lavorativi, l'Organismo Abilitato applica: • la tariffa oraria con codice tariffa n. 10, indicata a pagina 6 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005. • Per qualsivoglia verifica, il cui contratto è stato stipulato dopo il 31/12/2019 l'Organismo Abilitato applica: • il "rimborso spese" (tariffa arrotondata per difetto) cosi come indicato all'inizio di pagina 7 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005 (codici tariffa 80 -e- 210).

I locali medici non sono espressamente previsti in tariffario ISPESL 2005 in quanto le verifiche in capo ad ISPESL sono a campione, con un campione deciso dallo stesso Ente, seppure in accordo con ASL/ARPA. La loro eventuale esecuzione, non rivestendo il carattere della periodicità, non incide significativamente sull’operatività dell’Ente e sul tariffario che per le voci di interesse e per sua natura non considera prestazioni ripetitive. Diversamente ASL/ARPA che effettuano verifiche periodiche nei loro tariffari prevedono voci specifiche per le diverse tipologie di locali medici, che prevedendo per gli impianti di messa a terra soluzioni tecnologiche diverse tra loro e molto diverse rispetto a quelle per ambienti ordinari, richiedono maggior impegno di personale e strumentazione dedicata, e quindi costi di esecuzione differenti.

13/2 Tariffario

13.1.3 AREA 4

• Per le verifiche degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, l'Organismo Abilitato applica: • la tariffa oraria con codice tariffa n. 10, indicata a pagina 6 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005.

TUTTE LE AREE

• Per qualunque verifica, quando la richiesta dal datore di lavoro rileva una modalità di esecuzione del servizio in giorni e/o orari diversi dai lavorativi, l'Organismo Abilitato applica: • la tariffa oraria con codice tariffa n. 10, indicata a pagina 6 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005. • Per qualsivoglia verifica, il cui contratto è stato stipulato dopo il 31/12/2019 l'Organismo Abilitato applica: • il "rimborso spese" (tariffa arrotondata per difetto) cosi come indicato all'inizio di pagina 7 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005 (codici tariffa 80 -e- 210).

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10 Gli organismi di ispezione devono registrarsi al portale CIVA per essere individuati dai datori di lavoro che intendano affidare loro le verifiche? 12 11 La comunicazione del nominativo dell’organismo al quale il datore di lavoro ha affidato la verifica di un impianto di messa a terra mai denunciato ha valenza ai fini della denuncia dell’impianto stesso? 12

20 Aprile 2020 by Simona

10 Gli organismi di ispezione devono registrarsi al portale CIVA per essere individuati dai datori di lavoro che intendano affidare loro le verifiche? 12 11 La comunicazione del nominativo dell’organismo al quale il datore di lavoro ha affidato la verifica di un impianto di messa a terra mai denunciato ha valenza ai fini della denuncia dell’impianto stesso? 12

10 Gli organismi di ispezione devono registrarsi al portale civa per essere individuati dai datori di lavoro che intendano affidare loro le verifiche?

No. A seguito dell’implementazione dei servizi nel portale CIVA i datori di lavoro troveranno un menù a tendina dal quale selezionare, tra gli organismi di ispezione abilitati dal Ministero dello sviluppo economico, il nominativo del soggetto incaricato della verifica periodica.

11 La comunicazione del nominativo dell’organismo al quale il datore di lavoro ha affidato la verifica di un impianto di messa a terra mai denunciato ha valenza ai fini della denuncia dell’impianto stesso?

La comunicazione del datore di lavoro di cui all’art. 7 bis, comma 2, del DPR 462/2001 non è sostitutiva della denuncia di impianto di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto e, pertanto, il datore di lavoro che non abbia mai inviato la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, deve preliminarmente provvedere a denunciare l’impianto ai sensi del citato art. 2, comma 2, inviando la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore all’Inail ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

11.1 Quale dichiarazione di conformità inviare all’INAIL, ASL/ARPA ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DPR 462/01: documento DICO_ART2COMMA2_462

Premesso che INAIL con il documento del 22/05/2012 “DPR 462/01 - Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra”, al punto 6 “Modalità di trasmissione della dichiarazione di conformità dell'impianto”, chiarisce che: “il controllo della completezza formale delle dichiarazioni di conformità ricevute rientra nei compiti dell’Istituto ai fini dell’ammissibilità della denuncia come atto omologativo dell’impianto, pertanto, in caso di dichiarazioni incomplete, il Dipartimento territoriale ricevente, a seguito dell’immatricolazione della pratica, provvederà a dare comunicazione scritta all’utente delle irregolarità riscontrate precisando che lo stesso atto non può essere considerato valido.” A tal fine, confrontati i riferimenti legislativi, costituiti dal DM 37/08 per la dichiarazione di conformità e dal DPR 462/01 per la comunicazione di messa in esercizio e la comunicazione del nominativo dell’organismo incaricato e le precisazioni di INAIL con i faqs riportati ai punti 2.1 e 2.2 UN.I.O.N. ha predisposto un documento “DICO_art2comma2_462 ”, che guida il Datore di Lavoro a individuare correttamente la dichiarazione di conformità da inviare all’INAIL e all’ASL/ARPA ai fini della comunicazione di messa in esercizio stabilita dall’art. 2 comma 2 del DR 462/01 e all’Organismo Abilitato di controllare la presenza di un documento valido. A sintesi delle considerazioni è stato preparato uno schema di immediata lettura, che di seguito si riporta, utile ad individuare i comportamenti corretti da tenere per ottemperare agli obblighi che le disposizioni legislative in materia pongono in capo ai soggetti coinvolti, sia ai fini della comunicazione di messa in esercizio degli “Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche” prevista dall’art. 2 comma 2 , sia ai fini della comunicazione prevista dall’art. 7 bis comma 2 Analoghe considerazioni si possono svolgere per “Impianti in luoghi con pericolo di esplosione” - art. 5 comma 3.

11 La comunicazione del nominativo dell’organismo al quale il datore di lavoro ha affidato la verifica di un impianto di messa a terra

12 In che modo è possibile trasmettere il verbale della verifica periodica effettuata alla banca dati?

Lo sviluppo della banca dati non può che avvenire successivamente all’emanazione di indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza, al fine dell’individuazione dei relativi requisiti essenziali, pertanto, allo stato, nessun adempimento è richiesto all’utenza.

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Gare d’appalto

20 Aprile 2020 by Simona

9. Gare d’appalto

9.1 Base d’asta per gare 2020

- circa le gare di appalto, l'affidamento di lavori e servizi pubblici è regolato dal codice degli appalti (D. Lgs. 50/16), un corpus specifico di norme, non toccato dall'art. 7 bis. Può darsi che i bandi dal 2020 in avanti (o alcuni di essi) assumano come prezzo base il tariffario, ma ritengo che tale scelta non sia vincolata; ad ogni modo, non credo possa costituire argomento della mia guida, visto che ogni singola nuova gara indicherà i propri riferimenti di prezzo e, ad oggi, non vedo motivi per impugnare quelle che adottino criteri diversi, rispetto al 7 bis.

9.2 Gare d’appalto per contratti conclusi prima dell’entrata in vigore dell’art. 7 bis

- per le gare già aggiudicate, vale quanto argomentato al paragrafo 10, dove escludo che la controparte contrattuale, pubblica o privata, possa chiedere modifiche alle condizioni contrattualmente stabilite ante 31 dicembre 2019;

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8 Contratti conclusi prima dell’entrata in vigore dell’art. 7 bis (anche in riferimento all’art. 1339 c.c.).

20 Aprile 2020 by Simona

8. Contratti conclusi prima dell’entrata in vigore dell’art. 7 bis (anche in riferimento all’art. 1339 c.c.)

Contratti conclusi prima dell’entrata in vigore dell’art. 7 bis

In difetto di specifica previsione, la legge dispone solo per l’avvenire, cioè per i contratti nuovi o da rinnovare, senza effetto retroattivo (art. 11 disposizioni sulla legge in generale): ciò vale anche per l’art. 7 bis, che non prevede effetto retroattivo. Al riguardo, occorre però distinguere tra contratti ad esecuzione istantanea (immediata o differita) e contratti di durata (ad esecuzione continuativa o periodica), secondo le diverse ipotesi appresso previste: - i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2019, aventi ad oggetto una singola verifica, indipendentemente dal fatto che essa sia stata già eseguita o meno, restano validi con i compensi in essi concordati, trattandosi di contratti ad esecuzione istantanea, che si esauriscono, per ciascuna parte, con una singola prestazione (verifica e pagamento), anche se ancora da eseguire. L’eventuale rinnovo automatico da essi previsto non troverà applicazione, in quanto contrasterebbe sostanzialmente con la riforma; alla scadenza, dopo l’esecuzione della verifica, tali contratti andranno quindi rinegoziati sulla base della nuova normativa;

FAQ_UNION_02_04: D: un contratto che ha per oggetto una sola verifica (ad es. biennale) che prevede il tacito rinnovo stipulato nel 2018 e non disdetto entro i termini previsti dal contratto a quale tipologia contrattuale appartiene?

R: un contratto avente ad oggetto un'unica prestazione/controprestazione, appartiene ai contratti ad esecuzione istantanea, anche se rinnovabile tacitamente, salva emissione di diverse direttive ministeriali; nel 2020 eseguirà la verifica alle condizioni economiche pattuite, mentre i successivi rinnovi dovranno prevedere l'adeguamento alle disposizioni dell'art. 7 bis.

Contratti conclusi prima dell’entrata in vigore dell’art. 7 bis - parte 2

- i contratti di durata, che prevedono una serie di verifiche entro un prestabilito arco di tempo o a tempo indeterminato, anche anteriori al 31 dicembre 2019, vanno invece fin d’ora adeguati alla nuova normativa, in quanto aventi ad oggetto diverse prestazioni ad intervalli periodici (più verifiche e più pagamenti). La soluzione più semplice consiste nell’inserire nel contratto una modifica firmata da entrambe le parti con la quale, preso atto dell’introduzione dell’art. 7 bis nel D.P.R. 462/01, il compenso viene determinato con espresso riferimento alle tariffe da esso previste; - con specifico riferimento all’art. 1339 c.c., che dispone la sostituzione automatica, nei contratti, delle clausole contrastanti con la legge, può essere richiamata la distinzione ora proposta. Perciò, se anteriormente al 31 dicembre 2019 sia stato stipulato un contratto che preveda l’esecuzione di una serie di verifiche e le parti non abbiano spontaneamente provveduto ad adeguare la disciplina contrattuale alla nuova normativa, essa dovrà considerarsi automaticamente applicabile, ai sensi dell’art. 1339 c.c. citato. Per contro, l’art. 1339 c.c. non muta le condizioni economiche di un contratto stipulato anteriormente al 31 dicembre 2019, avente ad oggetto una singola verifica (già eseguita o ancora da eseguire). Ma, laddove tale contratto si rinnovi automaticamente senza che le parti provvedano ad adeguarlo alla nuova normativa, la tariffa da essa prevista si sostituirebbe, ex art. 1339 c.c., a quella contrattualmente stabilita; - s’intende che per gli incarichi conferiti a partire dal 31 dicembre 2019, diviene irrilevante la distinzione tra contratti ad esecuzione istantanea e contratti di durata, dovendo tutti applicare l’art. 7 bis.

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7 Sanzioni

20 Aprile 2020 by Simona

Ad oggi non è prevista alcuna specifica sanzione per l’applicazione di tariffe diverse da quelle ISPESL o per il mancato versamento della quota, ma non è escluso che tali aspetti vengano verificati da Accredia durante i controlli da essa compiuti, con evidente rischio per l’organismo inadempiente; inoltre, i prezzi difformi da quelli introdotti dall’art. 7 bis sono contestabili dall’utente, che potrebbe anche agire in giudizio per il rispetto della normativa e/o rifiutarne il pagamento.

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